LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 1981, n. 75

Provvedimenti a favore della cooperazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/11/1981
Materia:
240.04 - Cooperazione

CAPO V
 Contributo annuo a favore delle Cooperative Operaie
di Trieste, Istria e Friuli
Art. 14
 
Per favorirne l' adeguamento alle disposizioni sulle società cooperative disposto con la legge regionale 28 gennaio 1980, n. 7, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo di lire 200 milioni per dieci anni alle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli per l' ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l' aumento della produzione, il miglioramento della fase di commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi ed il finanziamento delle scorte, nonché per il ripianamento delle passività iscritte a bilancio.
Art. 15
 
La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata all' Assessorato del turismo e del commercio entro il 31 marzo di ogni anno insieme al programma ed al preventivo di spesa relativo alle iniziative ammissibili a contributo.
L' Assessore al turismo ed al commercio, riconosciuta la conformità del programma e del preventivo di spesa alle finalità di cui al precedente articolo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone la concessione di tutto, o di parte, del contributo.
Art. 16
 
Le Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli sono tenute a presentare, entro il 31 dicembre dell' esercizio finanziario successivo a quello nel quale il contributo annuale è stato concesso, la documentazione delle spese effettivamente sostenute con lo stesso.
La mancata presentazione della documentazione prescritta, o l' irregolarità della stessa, potrà comportare la revoca da parte dell' Amministrazione regionale del contributo.
Art. 17
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 14 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8632 con la denominazione: << Contributo a favore delle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli per l' ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l' aumento della produzione, il miglioramento della fase di commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi ed il finanziamento delle scorte, nonché per il ripianamento delle passività iscritte a bilancio >> e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1981, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6901 del precitato stato di previsione.
L' onere di lire 200 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1990 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 18
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.