LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 1981, n. 75

Provvedimenti a favore della cooperazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/11/1981
Materia:
240.04 - Cooperazione

CAPO IV
 Sovvenzione Straordinaria alle Associazioni
regionali di cooperative
Art. 12
 
Per far fronte agli oneri relativi all' opera di ricostruzione nelle zone sconvolte dai noti eventi tellurici, che vede protagonista non secondario il movimento cooperativo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria alle organizzazioni regionali istituite fra le Associazioni di cooperative di cui all' articolo 20 della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4.
Art. 13
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 12 è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 3516 con la denominazione: << Sovvenzione straordinaria alle organizzazioni regionali istituite fra le Associazioni di cooperative di cui all' articolo 20 della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4 >> e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 30 milioni si fa fronte con lo storno di pari importo del capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.