LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70

Norme di modifica e di rifinanziamento di alcune leggi a favore del settore primario.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/10/1981
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
420.05 - Edilizia rurale

Art. 1
 
Per la realizzazione di opere pubbliche di accumulo e di provincia di acque destinate, oltre che all' irrigazione, ad uso plurimo e da eseguire a totale carico della Regione, con le procedure e le modalità previste dal RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l' esercizio 1981.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, contestualmente ai provvedimenti di concessione delle opere per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma, fino al 90% della spesa ammissibile.
Per gli oneri previsti dal precedente primo comma, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario, per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7167 con la denominazione: << Spese per la realizzazione, a totale carico della Regione, di opere pubbliche di accumulo e di provincia di acque destinate, oltre che all' irrigazione, ad uso plurimo >> e con lo stanziamento di lire 6 miliardi per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 6 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 15 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, primo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.