LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70

Norme di modifica e di rifinanziamento di alcune leggi a favore del settore primario.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/10/1981
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
420.05 - Edilizia rurale

CAPO I
 Norme di integrazione e di rifinanziamento di leggi nei
settori dell' irrigazione e del riordino fondiario
Art. 1
 
Per la realizzazione di opere pubbliche di accumulo e di provincia di acque destinate, oltre che all' irrigazione, ad uso plurimo e da eseguire a totale carico della Regione, con le procedure e le modalità previste dal RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l' esercizio 1981.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, contestualmente ai provvedimenti di concessione delle opere per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma, fino al 90% della spesa ammissibile.
Per gli oneri previsti dal precedente primo comma, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario, per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7167 con la denominazione: << Spese per la realizzazione, a totale carico della Regione, di opere pubbliche di accumulo e di provincia di acque destinate, oltre che all' irrigazione, ad uso plurimo >> e con lo stanziamento di lire 6 miliardi per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 6 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 15 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, primo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
Art. 2
 
Per la realizzazione nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, degli interventi previsti alle lettere a) e b) dell' articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo e terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7352 con la denominazione: << Finanziamenti a favore degli interventi, da effettuarsi nelle zone terremotate, previsti dall' articolo 1, lettere a) e b) della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e dell' articolo 1, secondo e terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 8 miliardi per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 8 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 43 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 3
 
Per gli interventi previsti dall' articolo 1, primo comma della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 1.450 milioni di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1981.
La predetta spesa di lire 1.450 milioni fa carico al capitolo 7130 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.450 milioni per il piano, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 1.450 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 44 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 4
 
Per l' esecuzione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione, nonché per la sistemazione dei corsi d' acqua da realizzare ai sensi dell' articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni e dell' articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 2.050 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
La predetta spesa di lire 2.050 milioni fa carico al capitolo 7132 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.050 milioni per il piano, di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 2.050 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 44 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).