LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70

Norme di modifica e di rifinanziamento di alcune leggi a favore del settore primario.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/10/1981
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
420.05 - Edilizia rurale

Art. 4
 
Per l' esecuzione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione, nonché per la sistemazione dei corsi d' acqua da realizzare ai sensi dell' articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni e dell' articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 2.050 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
La predetta spesa di lire 2.050 milioni fa carico al capitolo 7132 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.050 milioni per il piano, di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 2.050 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 44 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).