LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7

Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione

Art. 2
 Ruolo della Regione e delle Province
Soggetto della programmazione regionale è la Regione.
La programmazione regionale è esercitata, nell' ambito delle rispettive competenze, dagli Organi regionali.
La Giunta regionale assicura la rispondenza dei singoli interventi agli indirizzi ed obiettivi della programmazione e propone i provvedimenti necessari a garantire l' organica attuazione del piano regionale di sviluppo.
Ai fini della programmazione regionale - e in attesa della riforma delle autonomie locali - la Regione riconosce alle Province funzione di coordinamento in materia di programmazione economica e sociale e di pianificazione territoriale e garantisce la loro collaborazione in sede di predisposizione del Piano regionale di sviluppo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 27/1985