LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7

Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione

Art. 15
 Trasferimento di funzioni e conferimento
di deleghe agli Enti locali
Allo scopo di favorire la più diffusa e rapida applicazione del piano regionale di sviluppo la Regione attribuirà agli Enti locali l' esercizio di funzioni regionali.
La Regione verrà così a configurarsi prevalentemente come soggetto e livello di programmazione e indirizzo complessivo dello sviluppo della comunità regionale e di valorizzazione e potenziamento del ruolo degli Enti locali.
Per l' attuazione del presente articolo la Regione provvederà con legge, entro e non oltre il 30 giugno 1981, al trasferimento di funzioni ed al conferimento di deleghe per settori organici ed omogenei di attribuzioni.