LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 66

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1981
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO VIII
 Rifinanziamento delle leggi regionali 28 aprile 1978,
n. 30 e 1 luglio 1976, n. 28, sui contributi a favore
delle imprese artigiane per operazioni di locazione
finanziaria
Art. 18
 
Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 250 milioni.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985.
La spesa di lire 750 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni corrispondenti all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 7794 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 64 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1985 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 19
 
Per le finalità di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, inserito con l' articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, come modificato dall' articolo 7 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 250 milioni.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985.
La spesa di lire 750 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni corrispondenti all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 7792 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo m000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 63 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Le annualità autorizzate per gli esercizi 1984 e 1985 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.