LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 66

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/09/1981
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO IV
 Rifinanziamento della legge regionale 30 settembre
1969, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni
concernente << Contributi per l' allestimento di nuovi
stabilimenti industriali in zone montane
Art. 8
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981, da utilizzarsi per interventi nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.
L' intervento regionale è comunque indirizzato, con priorità, a favore delle imprese che si insediano nei comuni montani terremotati compresi nei territori delle Comunità montane della Carnia, della Val Canale e del Canal del Ferro, del Meduna e del Cellina, dell' Arzino e delle Valli del Natisone.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, al Titolo II - Sezione V, Rubrica n. 7, Categoria XI, viene istituito il capitolo 7863 con la denominazione << Contributi per l' allestimento di nuovi insediamenti industriali in zone montane terremotate >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
All' onere predetto di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 52 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).