LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 66

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1981
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 11
 
Al fine di favorire l' occupazione e la ripresa di attività produttive nel Friuli - Venezia Giulia l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, un contributo straordinario di lire 300 milioni per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine, garantite dal Consorzio stesso, effettuate da Società cooperative di produzione e lavoro costituite fra i lavoratori rimasti disoccupati a seguito di cessazione dell' attività dell' azienda di appartenenza.