LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 66

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1981
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 10
 
Ai Consorzi provinciali garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della regione che costituiscono fondi di garanzia collettiva fidi per il credito a medio termine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad integrazione delle disponibilità di detti << fondi >>.
Per le modalità e procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi valgono le disposizioni previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.