LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 63

Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/09/1981
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 4
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla SNAM SpA contributi << una tantum >> per la costruzione di condotte ad alta pressione necessarie per allacciare le reti interne dei Comuni a quella nazionale di distribuzione del gas combustibile.
Il costo delle opere ammissibile a contributo viene determinato di volta in volta con provvedimento dell' Assessore regionale ai lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto del diametro e della lunghezza della tubazione.
La misura massima del contributo di cui al primo comma del presente articolo viene fissata nel 50% del costo come sopra determinato.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 70/1982
2Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 60/1986