LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 59

Disposizioni sul servizio farmaceutico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1981
Materia:
320.07 - Farmaceutica

Art. 6
 Disciplina del servizio farmaceutico nelle ore di chiusura
festiva e feriale diurna
Durante l' intervallo pomeridiano, nei giorni feriali, il servizio farmaceutico dovrà essere così assicurato:
a) nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, a turno e a battenti aperti;
b) nei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e con più di due farmacie, a turno ed a chiamata;
c) nei Comuni con una o due farmacie a turno con le farmacie più vicine anche dei Comuni limitrofi ed a chiamata domiciliare.

Durante l' intervallo pomeridiano, nei giorni festivi, il servizio farmaceutico dovrà essere assicurato a chiamata.