LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 59

Disposizioni sul servizio farmaceutico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1981
Materia:
320.07 - Farmaceutica

Art. 7
 Disciplina del servizio farmaceutico
durante le ore notturne
Il servizio di guardia farmaceutica notturna, in qualunque giorno, feriale o festivo, ha inizio all' ora della chiusura serale delle farmacie e termina alla riapertura mattutina di queste.
Durante le ore notturne il servizio dovrà essere così assicurato:
a) nei Comuni con più di 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia, dalle farmacie che si offrono a svolgerlo in permanenza, oppure a turno, a chiamata, e con l' obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;
b) negli altri Comuni con più di due farmacie, a turno e a chiamata;
c) nei Comuni e frazioni con una o due farmacie a turno con le farmacie vicine anche dei Comuni limitrofi ed a chiamata.