Art. 117
Per recarsi in missione e per rientrare in sede, il dipendente regionale può servirsi:
a) di treni, anche se rapidi o speciali;
b) di ogni altro mezzo di linea terrestre;
c) dell' aereo o di mezzi di trasporto marittimo, quando alla località da raggiungere non si possa accedere con un mezzo di trasporto terrestre;
d) dell' aereo, quando la località da raggiungere disti almeno 300 chilometri;
e) del proprio automezzo, o motomezzo, entro i limiti del territorio regionale, quando abbia ottenuta la prescritta autorizzazione;
f) dell' automezzo fornito dall' Amministrazione o dall' Ente regionale, entro i limiti del territorio regionale, previa autorizzazione ed accertamento dei requisiti di legge per la guida.
Qualora sussistano particolari esigenze di servizio, il dipendente può essere autorizzato ad utilizzare il proprio automezzo o motomezzo ovvero l' automezzo fornito dall' Amministrazione o dall' Ente regionale, anche in deroga ai limiti territoriali di cui alle lettere e) ed f) del primo comma.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 44/1988
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 51, comma 1, L. R. 8/1991
3Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 26, comma 1, L. R. 17/1992
4Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
5Comma 2 abrogato da art. 12, comma 25, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.