LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 agosto 1981, n. 52

Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1981
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
320.03 - Medicina preventiva

CAPO IV
 Norme transitorie e finali
Art. 17
 Norme transitorie
La individuazione e l' organizzazione dei presidi e dei servizi multizonali di prevenzione di cui al precedente articolo 10 avverrà in conformità all' articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con la legge regionale prevista dall' articolo 22 citato nel precedente comma, si provvederà a demandare ai presidi multizonali di prevenzione, sentite le Unità Sanitarie Locali, l' assolvimento di compiti istituzionali già dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, con esclusione delle indagini diagnostiche e comunque non collegate con attività di prevenzione, delle funzioni dell' Associazione Nazionale Controllo Combustione e dell' Ente Nazionale Prevenzione Infortuni attribuite ai Comuni ai sensi dell' articolo 72, 3 comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché compiti dell' Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo dello stato di salute dei lavoratori.
Art. 18
 Finanziamento
Il finanziamento della presente legge è garantito dalla quota del fondo sanitario regionale assegnata a ciascuna Unità Sanitaria Locale.
Art. 19
 
Entrata in vigore della legge La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.