LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 1981, n. 21

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/05/1981
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

CAPO I
 
Art. 1
 
Il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
<< La misura dell' indennità di presenza di cui all' articolo 19, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione è fissata, con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in un importo che non superi il 5% delle competenze mensili lorde spettanti ai membri del Parlamento nazionale in base agli articoli 1 e 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. In ogni caso l' importo complessivo mensile lordo non potrà superare il 70% di dette competenze. >>.

Art. 2
 
Il secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, introdotto con la legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 è così modificato:
<< L' ammontare mensile dell' indennità di presenza può, con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, essere stabilito, anche in misura forfettaria costante entro il limite massimo del 70% delle competenze mensili lorde di cui al comma precedente, spettanti ai membri del Parlamento.
Per ogni giornata di assenza ingiustificata dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni permanenti verrà operata, con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza, una trattenuta pari ad un trentesimo della predetta indennità mensile forfettizzata. >>.