LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 marzo 1981, n. 16

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 settembre 1980, n. 50 "Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità sanitarie locali" e 23 giugno 1980, n. 14 "Istituzione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali".

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  24/03/1981
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 3
 
Al primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 sono aggiunte le seguenti lettere:
<< F) medici provinciali, veterinari provinciali ed assistenti sanitari in servizio presso gli Uffici dei Medici e dei Veterinari provinciali, salvo che entro il 30 giugno 1981 formulino apposita istanza per essere mantenuti nel ruolo del personale dipendente della Regione. Sulla domanda decide la Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le rappresentanze sindacali della categoria, tenuto conto dei criteri e delle modalità stabiliti con la legge attuativa dell' articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
G) il restante personale regionale in servizio presso gli Uffici dei Medici e dei Veterinari provinciali, salvo che entro il 30 giugno 1981 non formuli al Presidente della Giunta regionale apposita istanza per essere mantenuto nel ruolo del personale dipendente della Regione >>.

Il secondo e il terzo comma del medesimo articolo 7 sono soppressi.
Al quarto comma del predetto articolo 7, dopo le parole << per detto personale >> sono aggiunte le seguenti: << e per quello di cui al secondo comma dell' articolo 5 >>.