LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 marzo 1981, n. 15

Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.05 - Trasporti a fune

Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 1, L. R. 26/1991
2Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 2, L. R. 26/1991
3Terzo comma sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 26/1991
4Quarto comma sostituito da art. 2, comma 4, L. R. 26/1991
5Parole sostituite al secondo comma da art. 17, comma 1, L. R. 13/1998
6Articolo sostituito da art. 6, comma 12, lettera a), L. R. 13/2019
7Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 9, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera a), L. R. 11/2022