LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74

Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1980
Materia:
220.05 - Fiere e mercati

Art. 2 bis
 
I finanziamenti e contributi straordinari di cui alla lettera a) dell' articolo 1 possono essere concessi agli Enti indicati al precedente articolo 2 anche per l' attuazione di programmi comprendenti l' esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione su impianti, immobili ed attrezzature anche se posseduti ovvero detenuti dagli Enti medesimi sulla base di apposita convenzione stipulata con il proprietario.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, primo comma, L. R. 25/1985