LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72

Disciplina delle funzioni per la tutela della salute mentale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1980
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

CAPO IV
 Norme transitorie e finali
Art. 16
 
I programmi delle Unità sanitarie locali finalizzati alla deistituzionalizzazione dei lungo degenti psichiatrici e degli istituzionalizzati, da formulare in conformità alle norme ed agli indirizzi statali e regionali concernenti la programmazione sanitaria, debbono avere particolare riferimento:
- al recupero dei pazienti basato sulla ricostruzione del rapporto interfamiliare, e quindi operando sulle famiglie per il loro reinserimento in esse;
- alla risocializzazione dei pazienti destinandoli a gruppi - appartamento semiprotetti o autonomi con appoggio di attività occupazionali e lavorative;
- all' assistenza di pazienti per handicap grave o gravissimo e quindi destinandoli a comunità protette;
- al trattamento terapeutico riabilitativo per situazioni psichiatriche gravi cronicizzate, ricercando l' inserimento dei pazienti in gruppi terapeutici residenziali con programma di progressivo inserimento lavorativo e sociale;
- all' assistenza per grave invalidità o forma patologica in anziani, inserendoli in strutture per anziani con adeguate possibilità di assistenza specifica.

Note:
1Articolo sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 21/1986 con effetto dal 1° gennaio 1986.
Art. 17
 
Al finanziamento degli interventi previsti dai programmi di cui all' articolo precedente si provvede:
a) per le spese di gestione di carattere sanitario, con la quota del fondo sanitario assegnato a ciascuna Unità sanitaria locale;
b) ( ABROGATA );
c) per le spese di investimento relative alle strutture alternative, con appositi stanziamenti del bilancio della Unità sanitaria locale sulla base dei contributi che l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere.

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 54, primo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
2Articolo sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 21/1986 con effetto dal 1° gennaio 1986.
3Parole soppresse al primo comma da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 18
 
Per gli scopi di cui alla lettera b) dell' articolo 17, i finanziamenti regionali sono destinati, in particolare, per:
- la gestione di day - hospitals, centri notturni, centri di rieducazione motoria e sensoriale;
- il mantenimento, presso case - famiglia e al domicilio, compresa l' eventuale quota per arredi e per canoni di locazione, nonché presso strutture tutelari, commisurando le sovvenzioni all' onere e alla difficoltà di sostenerlo con redditi propri da parte degli interessati;
- per corsi professionali e per attività di riabilitazione lavorativa.

Note:
1Articolo sostituito da art. 14, primo comma, L. R. 21/1986 con effetto dal 1° gennaio 1986.
Art. 19
 
Per gli scopi di cui alla lettera c) dell' articolo 17, i finanziamenti regionali sono destinati, in particolare:
a) alla ristrutturazione, riconversione, adattamento e riparazione degli edifici che, già sede di ospedali psichiatrici o di sezione di degenza di lungodegenti psichiatrici, siano destinati a strutture di deistituzionalizzazione;
b) alla costruzione o acquisto di nuovi edifici e di aree per centri diurni assistenziali e di riabilitazione, anche in zone agricole e di montagna;
c) alla dotazione di arredi ed attrezzature tecnico economali per le strutture di cui alle precedenti lettere a) e b).

L' erogazione dei finanziamenti regionali è disposta previa acquisizione dei seguenti atti:
a) per opere:
- deliberazione del Comitato di gestione della Unità sanitaria locale, resa esecutiva, con cui si approva il progetto e si indicano i mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo regionale;
- progetto esecutivo;
- concessione di edificare;
b) per l' acquisto di aree e di edifici:
- deliberazione del Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale, resa esecutiva, con la quale si approva lo schema di contratto di acquisto e si indicano i mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo regionale;
- atto preliminare di acquisto;
- relazione tecnico - economica sulle caratteristiche dell' immobile e sull' impiego cui è destinato.

Note:
1Integrata la disciplina del quinto comma da art. 105, quinto comma, L. R. 75/1982
2Articolo sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 21/1986 con effetto dal 1° gennaio 1986.
Art. 20
 
Ai fini del futuro inserimento e del migliore utilizzo del personale infermieristico nel complesso dei servizi generali per la salute mentale, sarà data attuazione alle norme previste dalla Legge 3 giugno 1980, n. 243.
Art. 21
 
Dopo l' entrata in funzione delle Unità sanitarie locali, l' ospedale psichiatrico e/o i reparti ospedalieri di lungodegenza psichiatrica (già denominati succursali dell' ospedale psichiatrico), faranno parte del dipartimento per la salute mentale di cui al Capo II, articolo 5, della presente legge, sino alla cessazione della loro attività.
Art. 22
 
La Giunta regionale, contestualmente al parere sui piani attuativi, di cui al precedente articolo 16 determina la data entro la quale deve cessare la temporanea deroga del ricovero di coloro che siano stati accolti negli ospedali psichiatrici prima del 16 maggio 1978, e che, fattane richiesta, necessitino di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera.
Art. 23
 
Per le finalità di cui alla lettera b) dell' articolo 17 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.250 milioni per l' esercizio 1981 e la spesa di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1981, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 2530 con la denominazione: << Contributi alle Unità sanitarie locali per le spese di gestione di carattere assistenziale e destinate alla deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici e degli istituzionalizzati >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante storno dei seguenti capitoli del precitato stato di previsione per gli importi a fianco di ciascuno segnati:
capitolo 1953 per lire 1.700 milioni;
capitolo 6851 per lire 300 milioni.

L' onere di lire 750 milioni autorizzato per l' esercizio 1983 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 24
 
Per le finalità di cui alla lettera c) dell' articolo 17 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 7624 con la denominazione: << Contributi alle Unità sanitarie locali per le spese di investimento relative alle strutture locali per le spese di investimento relative alle strutture alternative necessarie alla realizzazione del piano di deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici e degli istituzionalizzati >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1980, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 6 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 25
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.