LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/12/1980
Materia:
120.11 - Enti soppressi
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 9
 
I beni mobili ed immobili esistenti nel Friuli-Venezia Giulia e già di spettanza del soppresso Ente Nazionale per le Tre Venezie sono sottoposti al seguente regime giuridico:
1) beni esistenti nei Comuni classificati montani ed aventi vocazione silvo - pastorale, restano in dotazione al patrimonio regionale, con affidamento della gestione all' Azienda regionale delle foreste, salva la possibilità di successivo trasferimento in proprietà di parte degli stessi agli enti locali territoriali per finalità di carattere economico e sociale;
2) altri beni esistenti nei Comuni classificati montani, sono assegnati dall' Amministrazione regionale in proprietà ai Comuni per finalità di carattere economico e sociale, rimanendo in dotazione al patrimonio regionale beni suscettibili di destinazione a fini di istituto dell' Amministrazione stessa, ovvero i beni la cui assegnazione per finalità di carattere economico e sociale non sia stata richiesta dai Comuni;
3) beni esistenti nei Comuni non classificati montani, sono assegnati all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, con autorizzazione dello stesso alla gestione diretta dei beni mobili ed immobili, ivi comprese le aziende agricole, ovvero alla loro cessione in affitto ed eccezionalmente in comodato a favore di Enti pubblici, di Associazioni riconosciute il cui scopo precipuo sia quello della valorizzazione agricola, zootecnica e sperimentale secondo le direttive che saranno stabilite dall' Amministrazione regionale.

Nell' ipotesi prevista al punto 3) viene fatta salva la possibilità di separato trasferimento in proprietà di parte dei beni stessi agli Enti locali territoriali qualora nei rispettivi strumenti urbanistici in vigore o in forza di atti giuridico - amministrativi di data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, e sempre che ricorrano comprovate esigenze di interesse pubblico, siano previsti trasferimenti in proprietà sia a titolo gratuito che oneroso.
In deroga al disposto dell' articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, sui terreni di cui al primo comma, punto 1), del presente articolo, continua a praticarsi l' esercizio della caccia secondo la normativa vigente.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 75/1983
2Parole sostituite al primo comma da art. 9, primo comma, L. R. 83/1983
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 36, L. R. 16/1996
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 46, comma 4, L. R. 42/1996