LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69

Provvedimenti urgenti per l' occupazione giovanile in attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/12/1980
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 8
 
Per l' avviamento dei giovani presso gli enti richiedenti è istituita una commissione nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, della quale faranno comunque parte rappresentanti delle Associazioni ANCI, UPI ed UNCEM ed i rappresentanti sindacali designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale.
Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Si delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Funge da segretario un dipendente assegnato al servizio regionale del lavoro.
Su conforme parere della Commissione, la Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad assegnare i giovani presso gli enti che ne abbiano fatto richiesta.
L' individuazione degli interessati è effettuata tra gli iscritti nella graduatoria sulla base delle qualifiche e dei profili professionali richiesti e tenendo conto nell' ordine, dei seguenti criteri:
- ordine di iscrizione del giovane nella graduatoria;
- corrispondenza della residenza, e, in subordine, della sede di lavoro dove il giovane iscritto nella graduatoria svolge la propria attività rispetto a quella prevista dall' ente che ha richiesto l' assunzione.

Ulteriori criteri potranno essere all' occorrenza definiti nell' ambito di uno specifico protocollo d' intesa tra Regione, ANCI, UPI, UNCEM e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale.
Gli enti presso i quali sono stati avviati i giovani ai sensi del presente articolo provvedono con propri atti alla immissione nei ruoli sulla base delle qualifiche e profili professionali corrispondenti a quelli indicati nella graduatoria di cui all' articolo 4.
Note:
1Sostituito il secondo comma con 2 commi da art. 7, primo comma, L. R. 2/1986