LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 novembre 1980, n. 64

Norme di coordinamento tra le Regioni interessate al funzionamento dell' Istituto regionale per le Ville Venete.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/12/1980
Materia:
110.04 - Collaborazione interregionale
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 3
 
Per la formulazione, da parte del Presidente della Giunta regionale del Veneto, della proposta di nomina del Presidente del Consiglio d' amministrazione dell' IRVV, l' intesa della Regione Friuli - Venezia Giulia sarà comunicata dall' Assessore competente in materia di beni culturali.
Nel Consiglio di amministrazione dell' Istituto la Regione Friuli - Venezia Giulia è rappresentata da un membro designato dalla Giunta regionale, su proposta del medesimo Assessore.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 32, lettera a), L. R. 20/2015
2Parole sostituite al terzo comma da art. 6, comma 32, lettera a), L. R. 20/2015
3Parole sostituite al secondo comma da art. 6, comma 32, lettera b), L. R. 20/2015
4Parole sostituite al terzo comma da art. 6, comma 32, lettera c), L. R. 20/2015
5Terzo comma abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 17/2016