LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/1980
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 62/1986
2Primo comma sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 35/1996
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 44/1996
4Parole sostituite al primo comma da art. 10, comma 2, L. R. 8/2000
5Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 10, comma 2, L. R. 8/2000
6Quarto comma sostituito da art. 7, comma 5, L. R. 12/2003
7Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 47, comma 3, L. R. 10/2013