LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/1980
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 4
1. Alle segreterie di ciascun gruppo consiliare è assegnato il personale entro i seguenti limiti:
a) una unità di categoria fino alla D o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui si applicano l'indennità e le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;
b) tre unità di categoria fino alla D o equiparata per i gruppi fino a quattro consiglieri o quattro unità con la medesima categoria per i gruppi con più di quattro consiglieri;
c) una unità fino alla categoria D o equiparata ogni due consiglieri privi di incarichi di Giunta iscritti al gruppo;
d) una unità fino alla categoria C o equiparata ogni tre consiglieri con incarichi di Giunta iscritti al gruppo;
e) una ulteriore unità fino alla categoria C o equiparata qualora le eccedenze di consiglieri considerate <<resti>> nel riparto di cui alle lettere c) e d) siano equivalenti complessivamente a tre.
2. Qualora a un gruppo appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d).
2 bis. Qualora al gruppo misto appartenga un solo consigliere non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).
2 ter. Ciascun Gruppo consiliare in luogo di una unità, o di due unità limitatamente ai gruppi con più di quattro consiglieri, di personale di cui al comma 1, lettera b), può chiedere la commutazione fino a un massimo, rispettivamente, di due o di quattro unità di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, indicate anche non contestualmente tra appartenenti alla stessa categoria o a categorie differenti, fermi restando i limiti di spesa di cui all'articolo 4 bis e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.
3. Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari; le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari non si applicano al personale assegnato ai gruppi consiliari con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale.
3 bis. Qualora il personale assegnato ai sensi del presente articolo risulti temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni in quanto assente per gravidanza e puerperio, per assolvimento degli obblighi di leva e per richiamo alle armi o per malattia, può essere disposta l'assegnazione temporanea di un ulteriore addetto di categoria non superiore a quella del personale sostituito. Le modalità di scelta del personale sostituto sono effettuate secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
3 ter. La sostituzione di cui al comma 3 bis non rileva al fine del computo di cui all'articolo 4 bis.
3 quater. In caso di vacanza dell'incarico di capo segreteria di un gruppo consiliare aderente ad una coalizione di gruppi costituita ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'incarico medesimo può essere assegnato, su indicazione nominativa del Presidente del gruppo richiedente, ad altro capo segreteria di un gruppo appartenente alla coalizione stessa su conferma del Presidente del gruppo presso il quale il capo segreteria è incaricato. Il trattamento economico aggiuntivo spettante al capo segreteria per l'incarico sostitutorio, da corrispondersi per l'intero periodo di sostituzione, è pari all'80 per cento dell'indennità prevista per i segretari particolari. L'ammontare complessivo dell'indennità aggiuntiva di segretario particolare è assicurato nell'ambito delle risorse destinate ai sensi dell'articolo 4 bis dal gruppo consiliare richiedente.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 62/1986
2Parole aggiunte al terzo comma da art. 44, comma 1, L. R. 8/1991
3Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 1/1992
4Derogata la disciplina del secondo comma da art. 2, comma 1, L. R. 1/1992
5Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 35/1996
6Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 44/1996 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 35/96, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1 bis, L. R. 1/2000, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015
8Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 8/2000
9Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 17, L. R. 34/2002
10Articolo sostituito da art. 7, comma 3, L. R. 12/2003 , con effetto dall'1 luglio 2003, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.
11Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 3, L. R. 13/2003
12Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 8/2005
13Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 8/2005
14Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 22, L. R. 2/2006
15Comma 2 sostituito da art. 9, comma 23, L. R. 2/2006
16Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 24, L. R. 2/2006
17Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 23/2006
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25, L. R. 9/2008
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 16/2010
20Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 7, L. R. 16/2010
21Comma 2 ter aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
22Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
23Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
24Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 9, L. R. 23/2013
25Parole sostituite al comma 3 bis da art. 12, comma 26, lettera a), L. R. 27/2014
26Comma 3 quater aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 15/2017
27Comma 2 ter sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 26/2018
28Comma 2 ter sostituito da art. 11, comma 7, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
29Comma 2 ter sostituito da art. 100, comma 1, L. R. 9/2019