LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/1980
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 2
L' Ufficio di Presidenza del Consiglio assegna a ciascun gruppo consiliare una sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica. Ai gruppi è altresì concesso un ufficio di rappresentanza all'interno dei locali della Regione nelle circoscrizioni in cui sono rappresentati, di dimensione commisurata all'entità della rappresentanza stessa.
L' Ufficio di Presidenza provvede, con spese a carico dei fondi a disposizione del Consiglio, all' allestimento, all' arredamento ed alla attrezzatura di dette sedi.
Sono altresì poste in carico dei fondi del Consiglio regionale le spese per l' allacciamento degli apparecchi telefonici, nonché quelle di cancelleria, per canoni, conversazioni, o servizi telefonici di ogni singolo gruppo, secondo criteri e limiti stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.
In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico all' Economo del Consiglio regionale, il quale li dà in carico al Presidente subentrante.
L'utilizzazione, da parte dei gruppi consiliari, di locali di proprietà regionale diversi da quelli di cui al primo comma, anche esterni alla sede del Consiglio regionale, per l'assolvimento di esigenze temporanee connesse all'attività istituzionale o al rapporto fra eletto ed elettori, non comporta alcun onere a loro carico.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 40/1984
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 33/1991
3Primo comma interpretato da art. 9, comma 71, L. R. 3/2002
4Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 9, comma 72, L. R. 3/2002
5Parole aggiunte al primo comma da art. 17, comma 2, L. R. 13/2003
6Parole aggiunte al sesto comma da art. 17, comma 2, L. R. 13/2003
7Parole aggiunte al terzo comma da art. 5, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.