LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/1980
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 01
 
1. I gruppi consiliari, ai sensi di quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale, sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale medesimo, ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati unicamente per lo svolgimento di tali attività come organi del Consiglio regionale.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attività sono svolte in regime privatistico, anche secondo quanto previsto dalla presente legge.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.