LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 settembre 1980, n. 50

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità Sanitarie Locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/09/1980
Allegati:
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 7
 
Ha altresì titolo all' iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui all' articolo 1 della presente legge, ove si verifichino le condizioni previste dalle specifiche norme di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
A) il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse ai sensi dell' articolo 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, che verrà comandato presso le unità sanitarie locali ai sensi del quarto comma dell' articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, salvo quanto previsto per il personale di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
B) il personale dipendente alla data del 1 dicembre 1977 dall' Associazione regionale ospedali ( ARO ) del Friuli - Venezia Giulia;
C) il personale della Croce Rossa Italiana ( CRI ) adibito ai servizi di assistenza sanitaria non connessi direttamente alle originarie finalità dell' Associazione e da trasferire ai Comuni ai sensi dell' articolo 70 primo comma della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
D) il personale dell' Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni ( ENPI ) e dell' Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione ( ANCC ) di cui all' articolo 72, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
E) il personale statale addetto alle attività sanitarie di prevenzione e sicurezza del lavoro, di cui all' articolo 73 della lege 23 dicembre 1978, n. 833;
F) medici provinciali, veterinari provinciali ed assistenti sanitari in servizio presso gli Uffici dei Medici e dei Veterinari provinciali, salvo che entro il 30 giugno 1981 formulino apposita istanza per essere mantenuti nel ruolo del personale dipendente della Regione. Sulla domanda decide la Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le rappresentanze sindacali della categoria, tenuto conto dei criteri e delle modalità stabiliti con la legge attuativa dell' articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
G) il restante personale regionale in servizio presso gli Uffici dei Medici e dei Veterinari provinciali, salvo che entro il 30 giugno 1981 non formuli al Presidente della Giunta regionale apposita istanza per essere mantenuto nel ruolo del personale dipendente della Regione.

Per detto personale e per quello di cui al secondo comma dell' articolo 5 l' iscrizione si effettua in base alle tabelle di equiparazione di cui all' allegato 2 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, sostituita la colonna relativa al personale regionale con quella riportata in allegato alla presene legge, conformemente all' enunciato di cui all' articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48: << Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia >>.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 16/1981
2Secondo comma abrogato da art. 3, secondo comma, L. R. 16/1981
3Terzo comma abrogato da art. 3, secondo comma, L. R. 16/1981
4Parole aggiunte al quarto comma da art. 3, terzo comma, L. R. 16/1981