LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 settembre 1980, n. 50

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità Sanitarie Locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/09/1980
Allegati:
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 3
 
La consistenza numerica globale del ruolo generale organico del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici del servizio regionale sanitario è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole unità sanitarie locali.
Le deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche predette sono sottoposte al parere vincolante della Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 27 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità a quanto previsto dalla lettera h) dell' articolo 10 della legge regionale n. 14 del 23 giugno 1980.
Le unità sanitarie locali inviano all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità copia delle deliberazioni suindicate, una volta divenute esecutive, nonché copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
Con le stesse modalità di cui al precedente comma le unità sanitarie locali sono, altresì, tenute a comunicare all' Assessorato medesimo le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonché le modificazioni intervenute nel rapporto d' impiego del personale stesso e ciò anche ai fini di cui al precedente articolo.
Le variazioni intervenute di cui al precedente comma sono apportate con deliberazione della Giunta regionale non oltre il 31 marzo di ogni anno e con decorrenza a tutti gli effetti dalla data dal 1 gennaio dello stesso anno.