LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 settembre 1980, n. 50

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità Sanitarie Locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/09/1980
Allegati:
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 10
 
Gli Enti di cui all' articolo 5 della presente legge provvedono nei modi e termini previsti dal precedente articolo 6 a redigere elenchi nominativi ricognitivi riferiti al personale assunto in servizio non di ruolo con atto formale dell' Amministrazione o Ente di appartenenza, in base alla normativa vigente ed ai rispettivi regolamenti interni, ed altresì in servizio alla data d' entrata in vigore della presente legge.
Fra il personale contemplato nel precedente comma si considera compreso quello il cui rapporto, formalmente di lavoro autonomo, sia sostanzialmente di lavoro subordinato e, come tale, venga riconosciuto con provvedimento della Giunta regionale.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 16/1981