LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 14
 
I servizi e le prestazioni fondamentali da erogarsi nel distretto o nelle aree poli - distrettuali sono, in particolare, i seguenti:
- la tutela dell' igiene pubblica e dell' alimentazione;
- la profilassi delle malattie infettive e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- gli accertamenti e le certificazioni di cui alla lettera q) dell' articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il pronto soccorso ed il trasporto infermi;
- la medicina preventiva e dell' età evolutiva;
- l' assistenza medico - generica e pediatrica, ambulatoriale e domiciliare, con servizi di guardia permanente;
- le attività consultoriali materno - infantili;
- l' assistenza sociale e consultoriale alla famiglia;
- le attività poliambulatoriali specialistiche;
- la prevenzione delle tossicodipendenze;
- l' igiene e la salute mentale;
- la riabilitazione in sede ambulatoriale e domiciliare;
- la distribuzione e informazione sui farmaci;
- l' assistenza familiare e infermieristica a domicilio;
- la promozione dei processi di socializzazione a favore delle persone più facilmente emarginabili;
- l' assistenza economica in favore di individui e famiglie in stato di bisogno;
- l' attività di informazione e indirizzo per la corretta utilizzazione dei servizi, l' educazione sanitaria;
- la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
- il controllo e la vigilanza sull' igiene della produzione e dei prodotti finiti, su commercio e sulla distribuzione degli alimenti di origine animale;
- la polizia veterinaria;
- la vigilanza sull' alimentazione e sui farmaci per la zootecnia;
- l' ispezione e la vigilanza sugli allevamenti, sui macelli e sui mercati ittici;
- l' assistenza zooiatrica e la vigilanza sull' assistenza stessa quando svolta da strutture od operatori privati;
- la vigilanza sulla fecondazione artificiale;
- la raccolta dei dati ambientali e personali per il sistema informativo, anche ai fini della compilazione del libretto sanitario.

Il distretto esplica una funzione di filtro e di orientamento per la fruizione di altre prestazioni non erogate a livello di base.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 54/1991