LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 13
 
Le Unità Sanitarie Locali sono articolate in distretti, quali strutture per la erogazione dei servizi sanitari e dei servizi socio - assistenziali e delle rispettive prestazioni di primo livello e di pronto intervento, con l' osservanza dei seguenti criteri:
1. ciascun distretto deve coincidere con uno o più Comuni ovvero con una o più circoscrizioni, in cui il territorio del Comune sia stato suddiviso ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278;
2. ciascun distretto deve riguardare gruppi di popolazione, di regola, compresi tra 5.000 e 15.000 abitanti, nelle
aree a popolazione sparsa, e tra 15.000 e 40.000 abitanti, nelle zone urbane;
3. ciascun distretto deve avere caratteristiche tali da garantire l' effettiva disponibilità delle prestazioni di primo livello e di pronto intervento, secondo quanto previsto dai piani regionali, relativi ai servizi;
4. ciascun distretto deve avere caratteristiche tali da assicurare la partecipazione della popolazione interessata alla gestione dei servizi.