LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 12
 
I servizi ed i presidi dell' Unità Sanitaria Locale sono organi tecnico - funzionali, costituiti da complessi unitari svolgenti un' attività o complesso di attività omogenee nell' ambito di competenza di uno o più settori.
Per il conseguimento di determinati obiettivi e per la attuazione di specifici progetti di intervento, i servizi e presidi possono essere aggregati sotto l' aspetto tecnico - funzionale in uno o più dipartimenti.
All' aggregazione di servizi e presidi in dipartimenti si provvede con il piano sanitario regionale.
L' organizzazione e l' aggregazione dei dipartimenti è definita dal Comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale in conformità ai criteri indicati dal piano sanitario regionale e da quello dei servizi socio - assistenziali.
I servizi ed i presidi singoli o aggregati in dipartimenti sono coordinati dal corrispondente o corrispondenti settori funzionali per materia o gruppi di materie.