Per il conseguimento degli obiettivi indicati nell' articolo 1, l' Amministrazione regionale - oltre alle iniziative in materia di medicina scolastica e di trasporto degli studenti separatamente disciplinate, agli interventi di assistenza scolastica previsti dall' articolo 1, punto 1), lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, e dalla legge regionale 6 novembre 1975, n. 66, ed agli speciali contributi di cui alla legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, a favore degli organi collegiali delle assemblee e comitati dei genitori, operanti presso le scuole della regione con lingua d' insegnamento slovena - e' autorizzata ad effettuare i seguenti interventi:
a) fornitura di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, da assegnare in comodato agli alunni delle scuole dell' obbligo, ovvero concessione di sussidi in denaro per l' acquisto dei medesimi;
b) organizzazione di mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;
c) fornitura di materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo, con particolare riguardo a quelli necessari per la sperimentazione, per le attivita' scolastiche di integrazione e di sostegno, per la scuola a tempo pieno e per l' inserimento delle normali strutture scolastiche di allievi minorati psico - fisici e sensoriali;
d) iniziative per favorire la frequenza alla scuola materna;
e) iniziative di orientamento scolastico;
f) iniziative per favorire la frequenza dei lavoratori ai corsi delle 150 ore ed alle scuole serali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, nonche' altri interventi per l' educazione degli adulti;
g)
interventi di carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare ed ambientale:
- a favore degli alunni delle scuole dell' obbligo, mediante il pagamento totale o parziale della retta per l' accoglimento in convitti, semi - convitti o residenze;
- a favore degli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore e degli istituti di istruzione artistica, ivi compresi i conservatori, o mediante il pagamento totale o parziale della retta per l' accoglimento in convitti, semi - convitti, residenze, o mediante sussidi in denaro;
h) iniziative, in concorso a programmi statali o comunitari, per agevolare l' inserimento nell' ordinamento scolastico italiano e la frequenza alla scuola dell' obbligo o alla scuola secondaria di secondo grado dei figli dei lavoratori emigrati o rimpatriati;
i) assicurazione degli alunni delle scuole materne, elementari, medie dell' obbligo e secondarie di secondo grado per gli eventi dannosi connessi alle attivita' scolastiche, parascolastiche ed al trasporto, nonche' assicurazione per la responsabilita' civile del personale docente e non docente addetto alla sorveglianza degli alunni;
l) interventi per favorire le attivita' di aggiornamento professionale degli operatori scolastici;
m) interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunita' di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madre lingua agli appartenenti alla minoranza slovena;
m bis) interventi per favorire la conoscenza della lingua e della cultura delle minoranze e delle comunita' linguistiche presenti nella regione;
n)
( ABROGATA );