LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 marzo 1979, n. 9

Istituzione di un fondo destinato alla progettazione di piani e di opere di preminente interesse per la Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/03/1979
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
420.01 - Opere pubbliche

Art. 1
 
In relazione agli indirizzi e nel rispetto degli strumenti della programmazione economica e della pianificazione territoriale regionale, e allo scopo di favorirne l' attuazione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e curare la progettazione di piani e di opere di preminente interesse per la Regione Friuli - Venezia Giulia.