LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 1978, n. 77

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1978
Materia:
120.05 - Personale regionale
330.03 - Formazione professionale

Art. 4
 
L' inquadramento del personale di cui agli articoli 2 e 3 viene effettuato nella posizione tabellare corrispondente all' anzianità maturata nella carriera o gruppo di provenienza e, per i dipendenti con qualifica equiparabile a quella di dirigente, nella qualifica corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento.
Ai fini di cui al primo comma, il servizio prestato in carriera immediatamente inferiore a quella risultante dal decreto ministeriale di trasferimento è valutato per metà e per non più di cinque anni.
Qualora, ai fini dell' applicazione del presente articolo, sia dubbia l' individuazione delle carriere, l' equiparazione sarà effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.