LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1978, n. 75

Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/06/1978
Materia:
120.10 - Nomine di competenza regionale

Art. 7
 Incompatibilità e cause ostative alla nomina
1. Alle cariche di cui all'articolo 3 non possono essere eletti o nominati:
a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle Province, i sindaci e gli assessori del Comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina;
b) i dirigenti dell' Amministrazione regionale ai quali è conferito l' incarico di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi antecedenti a quello in cui avviene l' elezione o la nomina;
c) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;
d) coloro che ricoprono la carica di vertice a livello nazionale, regionale o provinciale in partiti o movimenti politici;
e) coloro che svolgono le funzioni di cui all' articolo 7, lettere e), f) e g), della legge 24 gennaio 1978, n. 14;
f) coloro che, nell' anno precedente alla nomina o all' elezione, abbiano svolto le funzioni indicate all' articolo 8 in altri enti o istituti.
2. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina o elezione si riferisce.
3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 9/1993
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 9/1993
3Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 16, L. R. 13/2002
4Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 17/2010
5Derogata la disciplina della lettera f) del comma 1 da art. 7, comma 94, L. R. 27/2012 nel testo modificato da art. 6, comma 11, L. R. 5/2013
6La deroga della disciplina della lettera f) del comma 1 viene meno per effetto dell'abrogazione, ad opera dell'art. 14, comma 1, lett. b), della modifica apportata dall'art. 6, comma 11, L.R. 5/2013.