LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1978, n. 75

Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/06/1978
Materia:
120.10 - Nomine di competenza regionale

Art. 8
 Pubblicità della situazione patrimoniale
Le disposizioni concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale trovano applicazione nei confronti di:
1) Presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati di istituti ed enti pubblici anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata agli organi regionali;
2) Presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati delle società al cui capitale concorrano la Regione e gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;
3) Presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati degli enti o istituti privati qualora la Regione o gli enti regionali concorrano al funzionamento in misura superiore al cinquanta per cento dell' ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire 400.000.000.

Note:
1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 41/1987