LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1978, n. 75

Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/06/1978
Materia:
120.10 - Nomine di competenza regionale

Art. 3
 Nomina di presidenti o vicepresidenti di enti
ed istituti pubblici
1. La Giunta regionale, il Presidente della Giunta ed i singoli Assessori, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, alla nomina o designazione di presidenti o vicepresidenti di enti ed istituti pubblici, anche economici, trasmettono la relativa proposta al Consiglio regionale, corredata da una relazione illustrativa, con riguardo sia alla capacità, professionalità ed agli incarichi precedentemente svolti dal candidato, sia ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell' ente o istituto cui la proposta si riferisce. Da tale procedura sono escluse le nomine da effettuare su designazione, prevista per legge, da altri enti od organismi.
2. Alla relazione è allegato un curriculum del candidato, comprendente:
a) titoli di studio e professionali;
b) attività precedenti;
c) cariche pubbliche elettive o incarichi in organismi pubblici o a partecipazione pubblica precedentemente svolti o in svolgimento.
c bis) qualora il candidato abbia ricoperto incarichi di amministratore in società a totale o parziale capitale pubblico negli ultimi cinque anni, la dichiarazione concernente i risultati di esercizio conseguiti dalle società amministrate in tale periodo.
(2)
3. Sulle candidature presentate ai sensi del comma 1 esprime parere motivato la Giunta per le nomine integrata dalla Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, o sua delegata.
4. Il parere di cui al comma 3 è espresso in relazione sia alla capacità del candidato che agli indirizzi di gestione indicati nella relazione illustrativa della candidatura.
5. Qualora il provvedimento di nomina disattenda il parere di cui al comma 4, l' organo che vi ha provveduto è tenuto a trasmettere alla Giunta per le nomine una relazione sui motivi della decisione assunta.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 9/1993 con applicabilita' delle disposizioni del comma 3, ex articolo 17 della medesima legge, dal 1° luglio 1993.
2Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 13, comma 2, L. R. 10/2012