LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 49

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO IV
 Contributi per estinzione di passività derivanti da mutui
pregressi e sugli oneri derivanti dall' applicazione dello
articolo 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227,
convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976
n. 336
Art. 9
 
A richiesta delle imprese ubicate nei Comuni di cui all' articolo 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e all' articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché delle aziende danneggiate ubicate nei Comuni indicati dall' articolo 1 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, possono essere concessi finanziamenti, di durata non superiore ai 10 anni, per l' estinzione di passività in essere alla data del 6 maggio 1976 e con scadenza a tutto il 31 dicembre 1980, derivanti da mutui contratti per finalità aziendali.
In conformità del secondo comma del punto 1) dello articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, a carico delle imprese, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.
Allo scopo di porre gli enti mutuanti in condizione di praticare il tasso di interesse di cui al precedente comma, l' Amministrazione regionale corrisponderà agli enti stessi un contributo semestrale posticipato in relazione alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento, calcolata come massimo al tasso di riferimento, e la rata calcolata al 40 per cento del tasso di riferimento.
È inoltre accordato ai medesimi Enti, per il periodo intercorrente tra la data di stipulazione dei contratti di cui al primo comma e la data di inizio di ammortamento dei finanziamenti - e comunque per un periodo massimo di sei mesi - un contributo pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento e gli interessi calcolati al tasso agevolato.
Note:
1Terzo comma sostituito da art. 1, secondo comma, L. R. 39/1979
2Parole sostituite al quarto comma da art. 2, primo comma, L. R. 39/1979
Art. 10
 
Agli effetti del precedente articolo, sono considerati passività i seguenti oneri:
a) le rate scadute dal 6 maggio 1976 sino alla data di stipula del nuovo contratto di mutuo rettificando eventualmente l' importo dell' ultima rata qualora intervenga l' anticipato pagamento delle quote di capitale di cui alla successiva lettera c);
b) gli interessi di mora sulle rate di cui alla lettera a) e conteggiati secondo le pattuizioni degli originari contratti di mutuo;
c) le quote di capitale comprese nelle rate in scadenza dal giorno successivo a quello di stipula del nuovo contratto di mutuo fino al 31 dicembre 1980;
d) il valore attuale degli interessi contrattuali calcolato sul residuo debito in conto capitale al 1 gennaio 1981 per il periodo che va dalla data di stipula del nuovo contratto di mutuo al 31 dicembre 1980;
e) l' eventuale quota interessi posticipati a carico delle imprese mutuatarie qualora intervenga l' anticipato pagamento delle quote di capitale di cui alla precedente lettera c).

Il contributo regionale, nella misura prevista all' articolo precedente, sarà comunque limitato alle sole rate di ammortamento del mutuo rimaste da saldare.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 39/1979
2Parole aggiunte al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 39/1979
Art. 11
 
Le domande per l' ottenimento dei finanziamenti di cui all' articolo 9 devono essere presentate entro il 31 dicembre 1978 all' Assessorato competente in materia per il tramite dell' Ente mutuante, corredate da una copia del contratto e del piano di ammortamento dei finanziamenti in cui sono comprese le passività da estinguere.
L' Ente mutuante accompagnerà la domanda con un motivato parere contenente le condizioni di finanziamento.
I relativi contratti dovranno essere stipulati entro il 31 dicembre 1979.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1979
2Parole sostituite al secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1979
3Parole sostituite al terzo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1979
Art. 12
 
Alle piccole e medie imprese, operanti nei settori indicati all' articolo 1 della presente legge e ubicate nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia, le quali, in conseguenza dell' applicazione dell' articolo 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, abbiano subito oneri finanziari straordinari e aggiuntivi ai normali costi d' impresa, sono concessi contributi, in conto capitale, in misura pari ad un quarto degli oneri finanziari aggiuntivi sopportati - purché non inferiori a lire 800.000 - per il periodo corrispondente a quello di sospensione dei termini legali e convenzionali disposto dall' articolo medesimo.
Art. 13
 
I contributi di cui all' articolo precedente sono erogati direttamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, rispettivamente, dall' ESA su fondi somministrati dall' Amministrazione regionale, mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei Presidenti degli enti medesimi.
La somministrazione dei fondi e la successiva rendicontazione potranno avvenire anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 14
 
Per ottenere il contributo di cui all' articolo 12 le imprese devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, e le imprese artigiane all' ESA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda dev' essere corredata:
1) da una dichiarazione nella quale siano indicati gli oneri subiti e la loro motivazione;
2) da un elenco - e da corrispondente dichiarazione bancaria - dei titoli scaduti dei quali è rimasta sospesa l' esecuzione, ovvero:
- da un elenco delle fatture scadute, accompagnate dalla dichiarazione del debitore che attesta il mancato pagamento, e da un estratto del registro IVA in cui le medesime sono registrate, vistato per conformità dall' Ufficio IVA competente, ovvero:
- da un estratto - conto, o altro documento bancario, che attesti gli oneri a carico dell' impresa, assunti successivamente al 6 maggio 1976.

Art. 15
 
Per le finalità previste dall' articolo 9 della presente legge, sono autorizzati i seguenti tre limiti di impegno:
- di lire 1.500 milioni per il settore dell' industria e del commercio;
- di lire 50 milioni per il settore del turismo;
- di lire 100 milioni per il settore dell' artigianato.

Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, rispettivamente, nella misura di lire 1.500 milioni, 50 milioni e 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1987.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- alla Rubrica n. 7 - il capitolo 7677 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei finanziamenti destinati all' estinzione di passività derivanti da mutui pregressi contratti, nelle zone terremotate, da imprese operanti nel settore dell' industria e del commercio >> e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 1.500 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978;
- alla Rubrica n. 11 - il capitolo 7900 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei finanziamenti destinati all' estinzione di passività derivanti da mutui pregressi contratti, nelle zone terremotate, da imprese operanti nel settore del turismo >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 50 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978;
- alla Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - il capitolo 7157 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei finanziamenti destinati all' estinzione di passività derivanti da mutui pregressi contratti, nelle zone terremotate, da imprese operanti nel settore dell' artigianato >> e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 100 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978.

Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 16
 
Per le finalità previste dall' articolo 12 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1978, la spesa di lire 300 milioni nel settore dell' industria, commercio e turismo, e la spesa di lire 100 milioni nel settore dell' artigianato.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- alla Rubrica n. 7 - il capitolo 7678 con la denominazione: << Contributi straordinari ad imprese industriali, commerciali e turistiche, le quali abbiano subito oneri finanziari straordinari ed aggiuntivi ai normali costi d' impresa >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1978;
- alla Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - il capitolo 7158 con la denominazione: << Contributi straordinari ad imprese artigiane, le quali abbiano subito oneri finanziari straordinari ed aggiuntivi ai normali costi d' impresa >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l' esercizio 1978.