LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 49

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 41
 
Possono beneficiare delle provvidenze di cui all' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese danneggiate che intendono riattivare la propria attività anche se sospesa precedentemente al sisma, nonché le imprese danneggiate che intendano provvedere al completamento di nuove iniziative produttive o di servizio non ancora in esercizio al momento del sisma.
La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il termine improrogabile di 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Le domande già prodotte agli Enti competenti sono considerate valide a tutti gli effetti ancorché vi sia stata eventuale pronuncia di reiezione.