LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 49

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 23
 
Per le finalità di cui all' articolo 12 ter della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni, la Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo straordinario di lire 5 miliardi, nello esercizio finanziario 1978, ai Comuni dichiarati disastrati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, dotati dei piani previsti dall' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o che abbiano provveduto all' individuazione delle aree di cui all' articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.
Il termine per la presentazione della domanda di contributo è prorogato al 31 dicembre 1979.
Le provvidenze di cui sopra sono estese ai Comuni classificati montani, dichiarati gravemente danneggiati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. di cui al primo comma, dotati dei piani previsti dall' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Ai progetti relativi alle opere finanziate ai sensi del primo e terzo comma si applicano le procedure previste dall' articolo 12 quater della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 39/1979