LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 49

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 22
 
Per le finalità previste dall' articolo 17 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7256 con la denominazione: << Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese della Regione Friuli - Venezia Giulia, a fronte degli investimenti effettuati nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 20 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 18 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7257 con la denominazione: << Conferimento a favore del FRIE per la concessione di mutui relativi ad interventi per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ubicati nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 10 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 19 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7258 con la denominazione: << Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - << Friulia SpA >> - per interventi straordinari nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 15 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 19 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 7222 con la denominazione: << Contributo a favore della Friulia - Lis da utilizzare per la copertura degli investimenti occorrenti per la realizzazione di iniziative nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 3 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 20 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7259 con la denominazione: << Conferimento alla Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati a medio termine alle imprese artigiane ubicate nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 9 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 21 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per lo esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7260 con la denominazione: << Acquisto di obbligazioni della Sezione Autonoma del Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia a fronte degli investimenti effettuati nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 5 miliardi per l' esercizio 1978.