LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 49

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 20
L' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il credito alle imprese artigiane un fondo straordinario di 9 miliardi di lire da gestire con contabilità separata per la concessione di finanziamenti agevolati a medio termine alle imprese artigiane ubicate nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge, nei limiti e con le modalità indicati nei commi settimo, ottavo e nono del punto 1) dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Nella concessione di finanziamenti di cui al comma precedente verrà data precedenza alle aziende direttamente danneggiate dal terremoto.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 43, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 27/1980
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 2/1984
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 11, lettera a), L. R. 20/2018 . A decorrere dal 31/12/2018 il Fondo è soppresso.