LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 49

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 18
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di Rotazione, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 10 miliardi per l' attuazione degli interventi previsti dal primo e secondo comma, punto 1, dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Detta somma in prima utilizzazione è destinata alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ubicati nei Comuni di cui al precedente articolo 1, al tasso d' interesse fissato dal citato articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.