LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 49

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 17
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese della regione Friuli - Venezia Giulia, fino ad un ammontare di spesa di lire 20 miliardi, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, a fronte degli investimenti effettuati dallo Istituto di Mediocredito nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge, siano rimunerate con l' interesse che sarà autorizzato dal Comitato interministeriale del Credito e che, comunque, non potrà essere inferiore al 12% e siano rimborsabili alla pari entro 10 anni secondo il piano di ammortamento da concordarsi con l' anzidetto Istituto.
Le modalità dell' operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, primo comma, L. R. 27/1980