LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 49

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 10
 
Agli effetti del precedente articolo, sono considerati passività i seguenti oneri:
a) le rate scadute dal 6 maggio 1976 sino alla data di stipula del nuovo contratto di mutuo rettificando eventualmente l' importo dell' ultima rata qualora intervenga l' anticipato pagamento delle quote di capitale di cui alla successiva lettera c);
b) gli interessi di mora sulle rate di cui alla lettera a) e conteggiati secondo le pattuizioni degli originari contratti di mutuo;
c) le quote di capitale comprese nelle rate in scadenza dal giorno successivo a quello di stipula del nuovo contratto di mutuo fino al 31 dicembre 1980;
d) il valore attuale degli interessi contrattuali calcolato sul residuo debito in conto capitale al 1 gennaio 1981 per il periodo che va dalla data di stipula del nuovo contratto di mutuo al 31 dicembre 1980;
e) l' eventuale quota interessi posticipati a carico delle imprese mutuatarie qualora intervenga l' anticipato pagamento delle quote di capitale di cui alla precedente lettera c).

Il contributo regionale, nella misura prevista all' articolo precedente, sarà comunque limitato alle sole rate di ammortamento del mutuo rimaste da saldare.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 39/1979
2Parole aggiunte al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 39/1979