LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 49

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 58, primo comma, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 43, L. R. 35/1979
2Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
3Integrata la disciplina della legge da art. 13, comma 60, L. R. 13/2000
4Integrata la disciplina della legge da art. 7, comma 72, L. R. 4/2001
5Integrata la disciplina della legge da art. 7, comma 73, L. R. 4/2001
6Derogata la disciplina della legge da art. 3, comma 71, lettera d), L. R. 17/2008
7Integrata la disciplina della legge da art. 2, comma 81, lettera e), L. R. 22/2009
8Integrata la disciplina della legge da art. 2, comma 81, lettera e), L. R. 24/2009
CAPO I
 Norma programmatica
Art. 1
 
In attesa dell' approvazione del piano regionale di ricostruzione e di sviluppo, la Regione Friuli - Venezia Giulia intende promuovere i seguenti interventi urgenti ed indilazionabili a sostegno dei settori dell' industria, dell' artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nel quadro delle finalità previste dal secondo comma dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976, indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell' articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Sempre in attesa del suddetto piano, l' Amministrazione regionale, nel dare attuazione ai provvedimenti previsti dalla presente legge, si atterrà, per quanto possibile, alle indicazioni programmatiche del governo nazionale, in particolare alla legge 12 agosto 1977, n. 675, sulla riconversione industriale e alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile, e alle indicazioni di merito emanate dal CIPI, nonché alla legislazione sulle Comunità montane.
Le provvidenze di cui alla presente legge si applicano anche alle aziende classificate artigiane ai sensi della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17.
CAPO II
 Contributi destinati allo sviluppo delle attività
produttive
Art. 2
In applicazione delle disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma, punto 1), dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento anche se iniziati, purché non in data antecedente a quella del 6 maggio 1976, nei Comuni, di cui al precedente articolo 1, da imprese operanti nei settori industriale, commerciale, dello spettacolo e del turismo, limitatamente alle iniziative indicate alle lettere a) e b) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni, nonché delle attività di servizio complementari a tali settori riguardanti i trasporti, la pulizia e l' igiene, il trattamento per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti industriali, i centri meccanografici ed elettronici.
In conformità del secondo comma del punto 1) dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, a carico delle imprese, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.
Allo scopo di porre gli enti mutuanti in condizione di praticare il tasso di interesse di cui al precedente comma, l' Amministrazione regionale corrisponderà agli enti stessi un contributo semestrale posticipato in relazione alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento, calcolata come massimo al tasso di riferimento, e la rata calcolata al 40 per cento del tasso di riferimento.
Per il periodo d' utilizzo del finanziamento e fino allo inizio dell' ammortamento, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a corrispondere un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato.
Note:
1Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 39/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, secondo comma, L. R. 39/1979
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, primo comma, L. R. 2/1984
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, primo comma, L. R. 30/1984
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 51/1986
6Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 51/1986
7Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, L. R. 51/1986
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 183, comma 1, L. R. 5/1994
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 107, comma 1, L. R. 13/1998
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 4
 
Per le condizioni, modalità e procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, valgono, per quanto applicabili, le disposizioni previste, per i settori di competenza, dalle leggi regionali 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni, 5 giugno 1967, n. 9 e successive modificazioni, 26 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni e 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni.
Limitatamente alle domande presentate da imprese commerciali o esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con esclusione di quelle già ammesse a contributo e per le quali sia intervenuto un provvedimento di revoca, i beni oggetto del contributo possono essere sostituiti da beni equivalenti, di valore non inferiore ai corrispondenti beni compresi tra quelli ammessi; in questo caso il contributo può essere confermato e l' obbligo di mantenere la destinazione commerciale deve essere stabilito, per la parte restante del periodo di contribuzione, in capo al nuovo bene.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 7, comma 1, L. R. 42/1990
Art. 5
 
Per le finalità previste dall' articolo 2 della presente legge sono autorizzati, nell' esercizio 1978, un limite di impegno di lire 2 miliardi per il settore dell' industria e due limiti di impegno di lire 350 milioni ciascuno per il settore del commercio e, rispettivamente, del turismo.
Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:
- per il settore dell' industria, di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1987;
- per il settore del commercio, di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1987;
- per il settore del turismo, di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- Alla Rubrica n. 7 - il capitolo 7674 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone terremotate, da parte di imprese operanti nel settore industriale, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore >> e con lo stanziamento complessivo di lire 8 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 2 miliardi relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978;
- Alla Rubrica n. 7 - il capitolo 7675 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone terremotate, da parte di imprese operanti nel settore commerciale, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 350 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978;
- Alla Rubrica n. 11 - il capitolo 7903 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone terremotate, da parte di imprese operanti nel settore del turismo, limitatamente alle iniziative indicate alle lettere a) e b) del primo comma dello articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 350 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978.

Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate, rispettivamente, per gli esercizi dal 1982 al 1987 e per gli esercizi dal 1982 al 1997, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 7899 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, realizzate nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1978.
CAPO III
 Contributi in conto capitale su investimenti industriali
e artigianali in zone montane
Art. 6
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.
L' intervento regionale è comunque indirizzato a favore degli investimenti che si effettuano nei Comuni di cui allo articolo 1 della presente legge, compresi nei territori delle Comunità montane della Carnia, della Val Canale e del Canale del Ferro, del Meduna e del Cellina, dell' Arzino, del Gemonese, del Tarcentino e delle Valli del Natisone.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 2/2000
Art. 8
 
Per le finalità previste dall' articolo 6 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7676 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per la realizzazione di nuove iniziative industriali nel territorio montano delle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 7 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 7156 con la denominazione: << Contributo all' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato per la realizzazione di nuove iniziative artigianali nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l' esercizio 1978.
CAPO IV
 Contributi per estinzione di passività derivanti da mutui
pregressi e sugli oneri derivanti dall' applicazione dello
articolo 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227,
convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976
n. 336
Art. 9
 
A richiesta delle imprese ubicate nei Comuni di cui all' articolo 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e all' articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché delle aziende danneggiate ubicate nei Comuni indicati dall' articolo 1 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, possono essere concessi finanziamenti, di durata non superiore ai 10 anni, per l' estinzione di passività in essere alla data del 6 maggio 1976 e con scadenza a tutto il 31 dicembre 1980, derivanti da mutui contratti per finalità aziendali.
In conformità del secondo comma del punto 1) dello articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, a carico delle imprese, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.
Allo scopo di porre gli enti mutuanti in condizione di praticare il tasso di interesse di cui al precedente comma, l' Amministrazione regionale corrisponderà agli enti stessi un contributo semestrale posticipato in relazione alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento, calcolata come massimo al tasso di riferimento, e la rata calcolata al 40 per cento del tasso di riferimento.
È inoltre accordato ai medesimi Enti, per il periodo intercorrente tra la data di stipulazione dei contratti di cui al primo comma e la data di inizio di ammortamento dei finanziamenti - e comunque per un periodo massimo di sei mesi - un contributo pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento e gli interessi calcolati al tasso agevolato.
Note:
1Terzo comma sostituito da art. 1, secondo comma, L. R. 39/1979
2Parole sostituite al quarto comma da art. 2, primo comma, L. R. 39/1979
Art. 10
 
Agli effetti del precedente articolo, sono considerati passività i seguenti oneri:
a) le rate scadute dal 6 maggio 1976 sino alla data di stipula del nuovo contratto di mutuo rettificando eventualmente l' importo dell' ultima rata qualora intervenga l' anticipato pagamento delle quote di capitale di cui alla successiva lettera c);
b) gli interessi di mora sulle rate di cui alla lettera a) e conteggiati secondo le pattuizioni degli originari contratti di mutuo;
c) le quote di capitale comprese nelle rate in scadenza dal giorno successivo a quello di stipula del nuovo contratto di mutuo fino al 31 dicembre 1980;
d) il valore attuale degli interessi contrattuali calcolato sul residuo debito in conto capitale al 1 gennaio 1981 per il periodo che va dalla data di stipula del nuovo contratto di mutuo al 31 dicembre 1980;
e) l' eventuale quota interessi posticipati a carico delle imprese mutuatarie qualora intervenga l' anticipato pagamento delle quote di capitale di cui alla precedente lettera c).

Il contributo regionale, nella misura prevista all' articolo precedente, sarà comunque limitato alle sole rate di ammortamento del mutuo rimaste da saldare.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 39/1979
2Parole aggiunte al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 39/1979
Art. 11
 
Le domande per l' ottenimento dei finanziamenti di cui all' articolo 9 devono essere presentate entro il 31 dicembre 1978 all' Assessorato competente in materia per il tramite dell' Ente mutuante, corredate da una copia del contratto e del piano di ammortamento dei finanziamenti in cui sono comprese le passività da estinguere.
L' Ente mutuante accompagnerà la domanda con un motivato parere contenente le condizioni di finanziamento.
I relativi contratti dovranno essere stipulati entro il 31 dicembre 1979.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1979
2Parole sostituite al secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1979
3Parole sostituite al terzo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1979
Art. 12
 
Alle piccole e medie imprese, operanti nei settori indicati all' articolo 1 della presente legge e ubicate nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia, le quali, in conseguenza dell' applicazione dell' articolo 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, abbiano subito oneri finanziari straordinari e aggiuntivi ai normali costi d' impresa, sono concessi contributi, in conto capitale, in misura pari ad un quarto degli oneri finanziari aggiuntivi sopportati - purché non inferiori a lire 800.000 - per il periodo corrispondente a quello di sospensione dei termini legali e convenzionali disposto dall' articolo medesimo.
Art. 13
 
I contributi di cui all' articolo precedente sono erogati direttamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, rispettivamente, dall' ESA su fondi somministrati dall' Amministrazione regionale, mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei Presidenti degli enti medesimi.
La somministrazione dei fondi e la successiva rendicontazione potranno avvenire anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 14
 
Per ottenere il contributo di cui all' articolo 12 le imprese devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, e le imprese artigiane all' ESA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda dev' essere corredata:
1) da una dichiarazione nella quale siano indicati gli oneri subiti e la loro motivazione;
2) da un elenco - e da corrispondente dichiarazione bancaria - dei titoli scaduti dei quali è rimasta sospesa l' esecuzione, ovvero:
- da un elenco delle fatture scadute, accompagnate dalla dichiarazione del debitore che attesta il mancato pagamento, e da un estratto del registro IVA in cui le medesime sono registrate, vistato per conformità dall' Ufficio IVA competente, ovvero:
- da un estratto - conto, o altro documento bancario, che attesti gli oneri a carico dell' impresa, assunti successivamente al 6 maggio 1976.

Art. 15
 
Per le finalità previste dall' articolo 9 della presente legge, sono autorizzati i seguenti tre limiti di impegno:
- di lire 1.500 milioni per il settore dell' industria e del commercio;
- di lire 50 milioni per il settore del turismo;
- di lire 100 milioni per il settore dell' artigianato.

Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, rispettivamente, nella misura di lire 1.500 milioni, 50 milioni e 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1987.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- alla Rubrica n. 7 - il capitolo 7677 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei finanziamenti destinati all' estinzione di passività derivanti da mutui pregressi contratti, nelle zone terremotate, da imprese operanti nel settore dell' industria e del commercio >> e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 1.500 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978;
- alla Rubrica n. 11 - il capitolo 7900 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei finanziamenti destinati all' estinzione di passività derivanti da mutui pregressi contratti, nelle zone terremotate, da imprese operanti nel settore del turismo >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 50 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978;
- alla Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - il capitolo 7157 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei finanziamenti destinati all' estinzione di passività derivanti da mutui pregressi contratti, nelle zone terremotate, da imprese operanti nel settore dell' artigianato >> e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 100 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978.

Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 16
 
Per le finalità previste dall' articolo 12 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1978, la spesa di lire 300 milioni nel settore dell' industria, commercio e turismo, e la spesa di lire 100 milioni nel settore dell' artigianato.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- alla Rubrica n. 7 - il capitolo 7678 con la denominazione: << Contributi straordinari ad imprese industriali, commerciali e turistiche, le quali abbiano subito oneri finanziari straordinari ed aggiuntivi ai normali costi d' impresa >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1978;
- alla Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - il capitolo 7158 con la denominazione: << Contributi straordinari ad imprese artigiane, le quali abbiano subito oneri finanziari straordinari ed aggiuntivi ai normali costi d' impresa >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l' esercizio 1978.

CAPO V
 Conferimenti alle Finanziarie regionali
e ad Istituti di credito
Art. 17
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese della regione Friuli - Venezia Giulia, fino ad un ammontare di spesa di lire 20 miliardi, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, a fronte degli investimenti effettuati dallo Istituto di Mediocredito nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge, siano rimunerate con l' interesse che sarà autorizzato dal Comitato interministeriale del Credito e che, comunque, non potrà essere inferiore al 12% e siano rimborsabili alla pari entro 10 anni secondo il piano di ammortamento da concordarsi con l' anzidetto Istituto.
Le modalità dell' operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, primo comma, L. R. 27/1980
Art. 18
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di Rotazione, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 10 miliardi per l' attuazione degli interventi previsti dal primo e secondo comma, punto 1, dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Detta somma in prima utilizzazione è destinata alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ubicati nei Comuni di cui al precedente articolo 1, al tasso d' interesse fissato dal citato articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.
Art. 19
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con l' importo di 15 miliardi lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - Friulia SpA >> costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per interventi straordinari nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla Friulia - Lis << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo SpA - Friulia - Lis SpA >> un contributo di lire 3 miliardi per le finalità di cui al terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive integrazioni.
Art. 20
L' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il credito alle imprese artigiane un fondo straordinario di 9 miliardi di lire da gestire con contabilità separata per la concessione di finanziamenti agevolati a medio termine alle imprese artigiane ubicate nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge, nei limiti e con le modalità indicati nei commi settimo, ottavo e nono del punto 1) dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Nella concessione di finanziamenti di cui al comma precedente verrà data precedenza alle aziende direttamente danneggiate dal terremoto.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 43, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 27/1980
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 2/1984
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 11, lettera a), L. R. 20/2018 . A decorrere dal 31/12/2018 il Fondo è soppresso.
Art. 21
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni della Sezione Autonoma del Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia fino ad un ammontare di spesa di lire 5 miliardi, a condizione che le obbligazioni medesimi siano costituite in serie speciale, a fronte degli investimenti effettuati da detta Sezione Autonoma nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge, siano rimunerate con l' interesse che sarà autorizzato dal Comitato interministeriale del credito e che, comunque, non potrà essere inferiore al 12%, e siano rimborsabili alla pari entro 20 anni secondo il piano di ammortamento da concordarsi con l' anzidetto Istituto.
Le modalità dell' operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 22
 
Per le finalità previste dall' articolo 17 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7256 con la denominazione: << Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese della Regione Friuli - Venezia Giulia, a fronte degli investimenti effettuati nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 20 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 18 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7257 con la denominazione: << Conferimento a favore del FRIE per la concessione di mutui relativi ad interventi per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ubicati nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 10 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 19 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7258 con la denominazione: << Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - << Friulia SpA >> - per interventi straordinari nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 15 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 19 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 7222 con la denominazione: << Contributo a favore della Friulia - Lis da utilizzare per la copertura degli investimenti occorrenti per la realizzazione di iniziative nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 3 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 20 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7259 con la denominazione: << Conferimento alla Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati a medio termine alle imprese artigiane ubicate nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 9 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 21 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per lo esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7260 con la denominazione: << Acquisto di obbligazioni della Sezione Autonoma del Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia a fronte degli investimenti effettuati nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 5 miliardi per l' esercizio 1978.
CAPO VI
 Contributi in conto capitale per opere di urbanizzazione
primaria nonché per infrastrutture turistiche
Art. 23
 
Per le finalità di cui all' articolo 12 ter della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni, la Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo straordinario di lire 5 miliardi, nello esercizio finanziario 1978, ai Comuni dichiarati disastrati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, dotati dei piani previsti dall' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o che abbiano provveduto all' individuazione delle aree di cui all' articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.
Il termine per la presentazione della domanda di contributo è prorogato al 31 dicembre 1979.
Le provvidenze di cui sopra sono estese ai Comuni classificati montani, dichiarati gravemente danneggiati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. di cui al primo comma, dotati dei piani previsti dall' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Ai progetti relativi alle opere finanziate ai sensi del primo e terzo comma si applicano le procedure previste dall' articolo 12 quater della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 39/1979
Art. 24
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale del Medio Tagliamento, con sede in Tolmezzo, un contributo straordinario fino alla spesa massima di lire 1 miliardo e 500 milioni per l' acquisto e la risistemazione dell' ex ferrovia Carnia - Villa Santina.
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1Aggiunti dopo il secondo comma 3 commi da art. 6, primo comma, L. R. 39/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 60/1982
3Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 26
 
Per le finalità previste dall' articolo 23 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l' esercizio 1978.
La predetta spesa di lire 5 miliardi fa carico al capitolo 7666 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 5 miliardi per l' esercizio 1978.
In relazione al disposto dell' articolo 23 della presente legge, la denominazione del precitato capitolo 7666 viene così modificata: << Contributi in conto capitale per la realizzazione di indispensabili opere di urbanizzazione primaria nei Comuni disastrati e nei Comuni montani gravemente danneggiati >>.
Per le finalità previste dall' articolo 24 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7684 con la denominazione: << Contributo straordinario al Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale del Medio Tagliamento con sede in Tolmezzo per l' acquisto e la risistemazione dell' ex ferrovia Carnia - Villa Santina >> e con lo stanziamento di lire 1.500.000.000 per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dalla lettera a) del primo comma e dal secondo comma dell' articolo 25 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.100.000.000 per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 7901 con la denominazione: << Finanziamenti e contributi straordinari per l' esecuzione, nelle zone terremotate, delle opere di cui all' articolo 4, lettere a) e b), della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni, nonché per il concorso agli oneri derivanti a Comuni e ad Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere fruenti di contributi concessi ai sensi delle predette disposizioni legislative >> e con lo stanziamento di lire 1.100.000.000 per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dalla lettera b) del primo comma e dal secondo comma dell' articolo 25 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.600.000.000 per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 7902 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per l' esecuzione, nelle zone terremotate, delle opere di cui alle lettere d) ed e) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, nonché per il concorso agli oneri derivanti a Comuni e ad Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere fruenti di contributi concessi ai sensi delle citate disposizioni legislative >> e con lo stanziamento di lire 1.600.000.000 per l' esercizio 1978.
CAPO VII
 Contributi a Consorzi fra piccole industrie, a Consorzi
artigianali ed a cooperative di consumo, di produzione
e di lavoro
Art. 27
 
Per le finalità di cui alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 500 milioni a favore dei Consorzi fra piccole imprese industriali previsti dall' articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e dall' articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, operanti nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge.
Le provvidenze di cui al comma precedente possono essere concesse ai Consorzi anche per la costruzione, per l' acquisto e l' ammodernamento di locali, magazzini e depositi necessari all' esercizio della loro attività.
Le domande per ottenere i contributi di cui ai commi precedenti devono essere presentate all' Assessorato della industria e del commercio entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 28
 
Per le finalità di cui all' articolo 2, secondo comma, lettera e), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato un contributo di lire 1 miliardo per interventi nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge.
Art. 29
 
Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, a favore delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi operanti nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge.
Gli interventi previsti dal comma precedente possono comprendere anche la costruzione, l' acquisto, il completamento o l' ammodernamento dei locali necessari all' attività delle cooperative.
Le domande per ottenere i contributi di cui ai commi precedenti devono essere presentate all' Assessorato della industria e del commercio entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 30
 
Per le finalità previste dall' articolo 27 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7679 con la denominazione: << Contributi a favore dei Consorzi fra piccole imprese industriali operanti nelle zone terremotate, per i fini di cui alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni, nonché per la costruzione, lo acquisto e l' ammodernamento di locali, magazzini e depositi necessari all' esercizio delle loro attività >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 28 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 7159 con la denominazione: << Contributo all' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato per la promozione della cooperazione nell' artigianato nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 29 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7680 con la denominazione: << Contributi a favore delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi, operanti nelle zone terremotate, per gli scopi di cui all' articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, nonché per la costruzione, l' acquisto, il completamento o l' ammodernamento dei locali necessari all' attività delle cooperative >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
CAPO VIII
 Contributi ai Consorzi garanzia fidi fra piccole imprese
industriali e commerciali delle province di Udine e
Pordenone, al Consorzio regionale fra le cooperative
di consumo, di produzione e di lavoro e all' ESA.
Art. 31
 
Al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve termine delle piccole imprese industriali e commerciali e delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro, operanti nei Comuni indicati all' articolo 1 della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni a favore dei << fondi rischi >> dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, ed al Capo I della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere agli stessi Consorzi un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni.
Art. 32
 
Per le stesse esigenze, di cui al precedente articolo, delle imprese artigiane, loro consorzi e cooperative, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni a favore del fondo di garanzia, costituito dall' ESA ai sensi del punto 5), comma terzo, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere all' ESA un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per le finalità di cui al punto 1), comma terzo, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 33
 
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 31 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7681 con la denominazione: << Contributo straordinario a favore dei << fondi rischi >> dei Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, nonché del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi, al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve termine delle piccole imprese industriali e commerciali e delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro, operanti nei Comuni delle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 31 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7667 con la denominazione: << Contributo straordinario ai Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone ed al Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi per le finalità di cui al secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni >> e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 32 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 7160 con la denominazione: << Contributo straordinario a favore del fondo di garanzia costituito dall' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve termine delle imprese artigiane, loro consorzi e cooperative, operanti nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 32 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 7161 con la denominazione: << Contributo straordinario a favore dell' Ente per lo sviluppo dell' Artigianato per gli scopi di cui al punto 1), terzo comma, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai contributi alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane, operanti nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1978.
CAPO IX
 Interventi a favore della ricerca industriale applicata
e mineraria
Art. 34
 
Per gli interventi previsti dall' articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978 n. 47 è autorizzata, nel corrente esercizio finanziario, l' ulteriore spesa di lire 2 miliardi.
Per gli interventi previsti dalla legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, è autorizzata, nel corrente esercizio, l' ulteriore spesa di lire 1 miliardo.
Le somme indicate nei precedenti commi dovranno essere impiegate nei territori terremotati.
Art. 35
 
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 34 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7682 con la denominazione: << Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata tecnologica od organizzativa nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 34 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7683 con la denominazione: << Contributi una tantum per promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alle ricerche minerarie nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
CAPO X
 Contributi alle Camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura e all' ESA.
Art. 36
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura interessate e all' ESA contributi straordinari per sopperire alle spese dalle stesse sostenute per l' attuazione dei provvedimenti previsti dal Capo II della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni, nonché di quelli previsti dal Capo IV, articolo 12, della presente legge.
Art. 37
 
Per le finalità previste dall' articolo 36 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1978, di cui lire 200 milioni a favore dell' ESA.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al Titolo I - Sezione V - Categoria IV - i seguenti capitoli:
- alla Rubrica n. 7 - il capitolo 2757 con la denominazione: << Contributi straordinari alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per sopperire alle spese sostenute per l' attuazione dei provvedimenti previsti dal Capo II della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni, nonché per l' attuazione di interventi a favore di imprese industriali, commerciali e turistiche, le quali abbiano subito oneri finanziari straordinari ed aggiuntivi ai normali costi d' impresa >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l' esercizio 1978;
- alla Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - il capitolo 2521 con la denominazione: << Contributi straordinari a favore dell' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato per sopperire alle spese sostenute per l' attuazione dei provvedimenti previsti dal Capo II della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni, nonché per l' attuazione di interventi a favore di imprese artigiane, le quali abbiano subito oneri finanziari straordinari ed aggiuntivi ai normali costi d' impresa >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l' esercizio 1978.

All' onere complessivo di lire 102.100 milioni per gli esercizi 1978-1981, di cui lire 89.050 milioni per l' esercizio 1978, previsto dai precedenti articoli 5, 8, 15, 16, 22, 26, 30, 33, 35 e dal precedente primo comma, si fa fronte come segue:
- per lire 11.400 milioni, di cui lire 2.850 milioni per lo esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8501 - << Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978;
- per lire 90.700 milioni, di cui lire 86.200 milioni per lo esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8502 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.

Gli eventuali ulteriori stanziamenti da iscriversi ai capitoli 2521, 2757, 7156, 7158, 7159, 7160, 7161, 7222, 7256, 7257, 7258, 7259, 7260, 7666, 7667, 7676, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7899, 7901 e 7902 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, indicati nei precedenti articoli 5, 8, 16, 22, 26, 30, 33, 35 e nel precedente secondo comma saranno determinati - ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
CAPO XI
 Norme finali
Art. 38
 
Il termine di cui al terzo comma dell' articolo 10 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1978.
Il termine di cui al secondo comma dell' articolo 11 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1978.
Art. 39
 
Ferma restando la disciplina in ordine all' istruttoria delle pratiche, alla concessione, erogazione, sospensione e revoca dei contributi, nonché agli altri obblighi previsti dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni, in materia di controllo sull' impiego dei finanziamenti agevolati al settore industriale, di cui all' articolo 2 della presente legge, si applica il disposto dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
Art. 40
 
Per i collaudi delle opere di infrastrutture tecniche e servizi realizzate con i contributi previsti dagli articoli 12, 12 ter e 12 quater della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni dell' articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Art. 41
 
Possono beneficiare delle provvidenze di cui all' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese danneggiate che intendono riattivare la propria attività anche se sospesa precedentemente al sisma, nonché le imprese danneggiate che intendano provvedere al completamento di nuove iniziative produttive o di servizio non ancora in esercizio al momento del sisma.
La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il termine improrogabile di 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Le domande già prodotte agli Enti competenti sono considerate valide a tutti gli effetti ancorché vi sia stata eventuale pronuncia di reiezione.
Art. 42
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.