LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 49

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO V
 Conferimenti alle Finanziarie regionali
e ad Istituti di credito
Art. 17
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese della regione Friuli - Venezia Giulia, fino ad un ammontare di spesa di lire 20 miliardi, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, a fronte degli investimenti effettuati dallo Istituto di Mediocredito nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge, siano rimunerate con l' interesse che sarà autorizzato dal Comitato interministeriale del Credito e che, comunque, non potrà essere inferiore al 12% e siano rimborsabili alla pari entro 10 anni secondo il piano di ammortamento da concordarsi con l' anzidetto Istituto.
Le modalità dell' operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, primo comma, L. R. 27/1980
Art. 18
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di Rotazione, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 10 miliardi per l' attuazione degli interventi previsti dal primo e secondo comma, punto 1, dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Detta somma in prima utilizzazione è destinata alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ubicati nei Comuni di cui al precedente articolo 1, al tasso d' interesse fissato dal citato articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.
Art. 19
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con l' importo di 15 miliardi lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - Friulia SpA >> costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per interventi straordinari nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla Friulia - Lis << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo SpA - Friulia - Lis SpA >> un contributo di lire 3 miliardi per le finalità di cui al terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive integrazioni.
Art. 20
L' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il credito alle imprese artigiane un fondo straordinario di 9 miliardi di lire da gestire con contabilità separata per la concessione di finanziamenti agevolati a medio termine alle imprese artigiane ubicate nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge, nei limiti e con le modalità indicati nei commi settimo, ottavo e nono del punto 1) dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Nella concessione di finanziamenti di cui al comma precedente verrà data precedenza alle aziende direttamente danneggiate dal terremoto.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 43, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 27/1980
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 2/1984
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 11, lettera a), L. R. 20/2018 . A decorrere dal 31/12/2018 il Fondo è soppresso.
Art. 21
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni della Sezione Autonoma del Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia fino ad un ammontare di spesa di lire 5 miliardi, a condizione che le obbligazioni medesimi siano costituite in serie speciale, a fronte degli investimenti effettuati da detta Sezione Autonoma nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge, siano rimunerate con l' interesse che sarà autorizzato dal Comitato interministeriale del credito e che, comunque, non potrà essere inferiore al 12%, e siano rimborsabili alla pari entro 20 anni secondo il piano di ammortamento da concordarsi con l' anzidetto Istituto.
Le modalità dell' operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 22
 
Per le finalità previste dall' articolo 17 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7256 con la denominazione: << Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese della Regione Friuli - Venezia Giulia, a fronte degli investimenti effettuati nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 20 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 18 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7257 con la denominazione: << Conferimento a favore del FRIE per la concessione di mutui relativi ad interventi per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ubicati nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 10 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 19 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7258 con la denominazione: << Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - << Friulia SpA >> - per interventi straordinari nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 15 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 19 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 7222 con la denominazione: << Contributo a favore della Friulia - Lis da utilizzare per la copertura degli investimenti occorrenti per la realizzazione di iniziative nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 3 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 20 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7259 con la denominazione: << Conferimento alla Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati a medio termine alle imprese artigiane ubicate nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 9 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 21 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per lo esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7260 con la denominazione: << Acquisto di obbligazioni della Sezione Autonoma del Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia a fronte degli investimenti effettuati nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 5 miliardi per l' esercizio 1978.